Piazza dei Cavalieri 1, PISA
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Statuto Istituzione dei Cavalieri

Titolo I – Fondazione, sede e scopi dell’istituzione.

ART. 1.

Cosimo I, il 9 gennaio 1561, istituiva l’Ordine Militare marinaresco dei Cavalieri di S. Stefano per liberare il Mediterraneo dai Barbareschi e ridare sicurezza alla navigazione. L’Ordine accoglieva la gioventù di tutta l’Italia a Pisa che, per le sue tradizioni marinare, rappresentava un centro degno di rispetto per il ricordo del grande dominio che aveva avuto nel Mediterraneo. Nato durante le guerre che dilaniarono l’Europa e che concedevano ai Barbareschi mano libera sul Mediterraneo ormai divenuto il loro dominio, l’Ordine che il Papa Pio IV autorizzò a costituirsi in una religione di ardire e di sacrificio, liberò dopo secoli di battaglie e di aspre lotte i nostri mari dagli infedeli e vi ristabilì il nostro primato. A mantenere vivo il ricordo di questo glorioso Istituto, così intimamente legato alla storia di Pisa, e a svolgere un’opera di assistenza a favore dei figli dei marinai d’Italia, sorse l’Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano, eretta in ente Morale con R.D. 14 Febbario 1939 n. 1433.

Perché possa svolgere le sue finalità in armonia con le Istituzioni democratiche della Repubblica Italiana e nei limiti consentiti dai mezzi di cui dispone, l’Istituzione viene retta dal presente Statuto che sostituisce, a tutti gli effetti, lo Statuto primitivo già approvato col Decreto di erezione in Ente Morale.

ART. 2.

L’Istituzione ha lo scopo:

a) di perpetuare il ricordo e le tradizioni dell’Ordine dei Cavalieri di S. Stefano e le tradizioni marinare d’Italia;

b) di provvedere all’assistenza dei figli di appartenenti alle Marina Militare e Mercantile della Repubblica, con preferenza ai poveri, principalmente mediante posti o borse di studio da assegnarsi a studenti universitari o di Istituti Tecnici Nautici per concorso nazionale, come precisato al successivo art. 5.

ART. 3.

L’Istituzione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, a norma dell’art. 191 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.Essa ha la sua sede in Pisa.

ART. 4.

Il patrimonio e le rendite dell’Istituzione sono costituite:

a) dall’immobile posto in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 1, ceduto a suo tempo dall’Amministrazione provinciale di Pisa, e dal suo arredamento, nonché dai beni mobili ed immobili che le potranno derivare per atto tra vivi o di ultima volontà.

b) Dal capitale di L. 675.000 in titoli dello dello Stato e di L. 1.842.141 depositato in c/c fruttifero bancario e dai capitali che saranno di anno in anno devoluti a fondo di riserva dal Consiglio di Amministrazione.

c) Dai contributi annui da parte dell’Amministrazione provinciale di Pisa, del Comune di Pisa, della Camera di Commercio di Pisa e della Cassa di Risparmio di Pisa nella misura di 300.000 per ciascun ente.

d) da eventuali altri contributivi Enti e di privati

ART. 5.

L’Istituzione  raggiunge gli scopi di cui all’art. 2 mediante

a) pubblicazioni e ricerche storiche che mettano in luce le glorie e le tradizioni dello storico Ordine dei Cavalieri di S. Stefano e della marineria italiana nel passato e nel presente;

b) mantenimento gratuito in Collegi universitari degli studenti ammessi all’assistenza che intendano seguire corsi di laurea nell’Università di Pisa, oppure assegnazione in loro favore di borse di studio, previa convenzione con l’Università di Pisa e con le Amministrazioni dei collegi stessi;

c) corresponsione di borse di studio in denaro agli studenti di Istituti Tecnici Nautici governativi.

d) Posti o borse di studio per corsi di addestramento o perfezionamento professionale o altre iniziative dirette all’inserimento degli assistiti nel processo produttivo con particolare riguardo all’economia della città e della provincia di Pisa. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le norme regolamentari per l’esecuzione dei suddetti compiti assistenziali.

e) Altre forme di assistenza da stabilirsi, caso per caso, dal consiglio di Amministrazione.

L’assistenza di cui ai Commi b), c), d) sarà disposta a favore dei figli e degli orfani marittimi, della marina da guerra o mercantile, nonché di pescatori e della gente di mare in genere, tenuto conto delle loro condizioni economiche disagiate e con particolare riguardo al merito.

Per l’ammissione ai Collegi universitari saranno seguite le norme che regolano l’ammissione ai collegi stessi e la conservazione del posto. A parità di merito e di condizioni economiche sarà titolo di preferenza per conseguire l’assistenza, nel seguente ordine:

1) l’essere insignito di medaglia al valor militare o al valor di marina o al valor civile;

2) l’essere mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o civile di guerra;

3) l’essere orfano di guerra o della lotta di liberazione  od orfano civile di guerra od orfano di padre perito in naufragio;

4) l’essere stato ferito in guerra o nella lotta di liberazione o ferito civile di guerra;

5) l’essere insignito della croce di guerra;

6) l’essere figlio di invalido di guerra o della lotta di liberazione o di invalido civile di guerra;

7) l’essere ex combattente o ex partigiano nella lotta di liberazione;

8) l’essere orfano di entrambi genitori.

TITOLO II – Dell’amministrazione

ART. 6.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; uno del Ministero Difesa Marina; uno del Ministero della Marina Mercantile, scelto preferibilmente fra i cittadini pisani e che sia anche un lavoratore del mare; uno dell’Amministrazione provinciale di Pisa; uno del Comune di Pisa; uno della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Pisa ed uno della cassa di risparmio di Pisa.

Il presidente sarà eletto dal consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, alla prima riunione.In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consiglier più anziano di nomina e, in caso di parità di nomina, il più anziano di età.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica di quattro anni e possono essere confermati senza interruzione. Essi decadono dalla carica  se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dal Prefetto di Pisa su proposta del consiglio.In caso di decadenza o di dimissione di un Consigliere, si procederà alla sua surrogazione. Il nuovo designato durerà in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione sarà assistito da un segretario preferibilmente scelto, con il consenso dell’amministrazione interessata, fra i funzionari degli enti locali rappsentati nel Consiglio.

ART. 8.

Le funzioni di Presidente e di Consigliere  sono gratuite.

ART. 9.

Il Consiglio si aduna ordinariamente due volte l’anno, nelle epoche stabilite dalla legge, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e straordinariamente ogni qualvolta lo si ritenga necessario sia per invito del Presidente, sia a domanda di almeno due consiglieri od a richiesta di prefettura.

ART. 10.

Compete al consiglio:

-di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

-di stabilire il compenso per il Segretario e la sua nomina, sospensione e revoca.

-Di accettare donazioni, eredità e legati.

-Di formare i regolamenti interni e quelli di esecuzione dei compiti assistenziali-Di approvare le convenzioni con l’Università di Pisa e con i Collegi universitari regolanti la concessione dei posti di studio.

-Di assegnare i posti e le borse di studio.

-Di erogare, caso per caso, altre forme di assistenza.

-Di promuovere, quando occorra, la la modificazione dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 11.

Il Presidente rappresenta l’Istituzione negli atti contrattuali, giudiziari, amministrativi e nei rapporti Con le autorità; vigila sul funzionamento della Istituzione e sulla conservazione del patrimonio e prende, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti, anche giudiziari, reclamati dal bisogno, informandone il Consiglio nella sua prima adunanza.

ART. 12.

Il presidente, a mezzo del Segratrio, cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio ed il disbrigo di tutti gli affari di interesse dell’Istituzione.

ART. 13

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.Per la elezione del Presidente, di cui l’art. 6, si richiede la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica. Se in due votazioni consecutive non si raggiunge la maggioranza su un nominativo, si procederà a votazione di ballottaggio fra i due nominativi che hanno raccolto più voti e risulterà eletto chi, in questa votazione di ballottaggio, avrà raccolto maggior numero di  voti, o a parità di voti, il più anziano di età. Le votazioni si fanno si fanno per appea voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.Il verbale delle adunanze consiliari è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14.

Il servizio di Cassa del’Isitituzione è affidato a un Istituto di Credito locale, previa stipulazione di apposita convenzione.

ART. 15.

I mandati di pagamento, per costituire titolo di scarico nlegale al tesoriere, debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il presente Statuto, modificato con deliberazione del 28 aprile 1961, è stato approvato con decreto presidenziale 26 agosto 1961 n. 1270 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1961 n. 309.

Pisa, 19 dicembre 1961.

Il Commissario Prefettizio Prof. Ing. Enrico Pistolesi.

Il Segretario Dott. Uberto Carrozza